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Vendere prodotti alimentari online: cosa dice la Legge Italiana
Vendere online prodotti alimentari comporta una maggiore cura e attenzione da osservare rispetto ad altri prodotti. In questo articolo, parleremo dei requisiti e delle regole vigenti in materia.
Requisiti per vedere prodotti alimentari
Con l’entrata in vigore del D.lgs. 147/2012, art. 9, l’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso di generi alimentari è subordinata esclusivamente al possesso dei seguenti requisiti:
- non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza,
- non avere riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni.
Per quanto riguarda, invece, l’attività di commercio al dettaglio di generi alimentari è necessario:
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purche’ nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Adempimenti amministrativi
Dal punto di vista operativo, il venditore deve seguire alcuni passi essenziali:
- presentare la SCIA al Comune di competenza;
- comunicare all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo del sito web e i dati identificativi dell’internet service provider con indicazione del codice ATECO;
- richiedere il numero di P.IVA che resterà invariato sino a chiusura dell’attività;
- indicare nella home page del sito web, in evidenza, il proprio numero di P.IVA, anche se il sito è utilizzato solo per fini pubblicitari (risoluzione n. 60 del 16/05/2006);
- nel caso di commercio all’ingrosso, chiedere la registrazione presso la Camera di Commercio competente;
- se si intendono effettuare operazioni intracomunitarie, deve essere resa evidente ed espressa nella SCIA la volontà di effettuare tali operazioni.
Informazioni da riportare sui prodotti alimentari
Secondo la Legge, è obbligatorio che:
- accanto al nome del prodotto alimentare, sia indicato lo stato “fisico” nel quale si trova il prodotto e lo specifico trattamento che ha subito; ad esempio, dovrà essere chiaro all’acquirente se si tratti di prodotto in polvere, affumicato, decongelato, surgelato, ecc.;
- su ogni confezione, sia presente l’elenco degli ingredienti nonché (in ordine di peso) di tutte le sostanze impiegate nella produzione. In questo contesto emerge la necessità di un richiamo della presenza di potenziali allergeni e sostanze che possono provocare disturbi o scompensi nei soggetti predisposti. Tutte le sostanze suscettibili di provocare reazioni allergiche o simili, infatti, devono essere evidenziate con caratteri diversi (per dimensioni, stile o colore) rispetto al resto del testo in etichetta, in modo da permettere di visualizzarne rapidamente la presenza;
- se nell’alimento sono presenti “oli vegetali” o “grassi vegetali”, sia predisposto un elenco ordinato che ne indichi l’origine specifica (di palma, olio di cocco, grassi idrogenati, ecc.);
- sulla confezione, sia indicata la durata del prodotto:
- data di scadenza: se si tratta di cibi deperibili, la data è preceduta dalla dicitura “Da consumare entro il” come limite massimo, oltre il quale il prodotto non deve essere consumato;
- termine minimo di conservazione (TMC): nel caso di alimenti che durano più a lungo, la dicitura “Da consumarsi preferibilmente entro il” indicherà che il prodotto, oltre la data riportata, può aver modificato alcune caratteristiche organolettiche (come il sapore e l’odore) ma può essere consumato senza rischi per la salute;
- per un uso adeguato degli alimenti dopo l’apertura della confezione, siano indicate eventuali particolari modalità di conservazione del cibo;
- se si tratta di sostanze alimentari particolari, come carni bovine, pesce, frutta e verdura, miele, olio extravergine d’oliva, sia indicata in etichetta la provenienza;
- infine, una posizione privilegiata e ben evidente in etichetta, sia lasciata alla dichiarazione nutrizionale. L’Europa ha introdotto l’obbligo di indicazione delle informazioni nutrizionali riferito a 100 g/100 ml dell’alimento. L’elenco comprende:
a) valore energetico;
b) grassi;
c) acidi grassi saturi;
d) carboidrati;
e) zuccheri;
f) proteine;
g) sale.
Accanto alle informazioni obbligatorie in etichetta sarà, poi, possibile inserire le c.d. informazioni complementari, ossia consigli e suggerimenti sul consumo specifico dell’alimento.
Ad esempio:
- nel caso di commercializzazione di prodotti con un notevole quantitativo di caffeina, che non siano tè o caffè, oltre all’indicazione “tenore elevato di caffeina”, si potrà inserire la dicitura “Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza o nel periodo di allattamento”;
- nel caso di dolciumi o bevande ai quali viene aggiunta una quantità rilevante di liquirizia, sarà utilizzabile la dicitura “contiene liquirizia” subito dopo l’elenco degli ingredienti;
e così via.
Fatturazione e tassazione per la vendita dei prodotti alimentari
Sotto il profilo fiscale, la disciplina di vendita dei generi alimentari non è diversa rispetto all’attività di commercio di altri prodotti materiali.
Occorre però che il Merchant tenga a mente:
- che per le cessioni di beni effettuate per corrispondenza, a domicilio o informa ambulante, non è obbligatorio emettere fattura se non espressamente richiesto dal cliente.
- che qualora venga emessa fattura:
– il limite temporale di emissione deve coincidere con il momento di effettuazione dell’operazione (art. 22, DPR 633/1972 – art. 2 DPR 696/1996 – risoluzione n. 274/E del 05/11/2009);
– essa deve contenere obbligatoriamente:
1. numero di partita IVA del soggetto cessionario o numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro europeo di stabilimento;
2. se il soggetto non agisce come cessionario o committente domiciliato o non sia professionista, l’indicazione del codice fiscale;
3. l’indicazione della residenza o domicilio del cessionario.
Diritto di Recesso
Nelle vendite online, l’art. 52 del Codice del Consumo prescrive l’obbligo per il merchant di informare il proprio acquirente circa il diritto di restituire il bene, entro 14 giorni dalla consegna, nel caso in cui questi – anche senza motivazione – non intenda restare in possesso del prodotto.
Tale diritto, definito “recesso”, il cui ambito di applicazione copre una vasta area di settori, beni e servizi, viene però escluso per alcune specifiche categorie di prodotti.