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Procedura di sovraindebitamento: cos’è e a chi è destinata?

Nel linguaggio comune, il termine sovraindebitamento ha il significato di “indebitamente eccessivo” e lo si utilizza tipicamente per riferirsi a quelle situazioni in cui una persona ha notevoli difficoltà a rimborsare con regolarità i propri debiti. Queste situazioni possono avere diverse ragioni.
In alcuni casi il problema è originato da una scarsa educazione finanziaria, il che porta a un ricorso eccessivo al credito (troppi finanziamenti), mentre in altri le cause sono da ricercare in eventi indipendenti dalla propria volontà (la perdita del lavoro, spese mediche elevate non rimborsate dal sistema sanitario ecc.).
Fatto sta che un soggetto può trovarsi in notevoli difficoltà economiche e non sia in grado di rimborsare come previsto i debiti che ha contratto con soggetti terzi.
Sovraindebitamento: cosa prevede la legge?
Il nostro ordinamento giuridico ha considerato questa fattispecie e ha previsto strumenti per venire incontro ad alcune categorie di soggetti non fallibili: le procedure di sovraindebitamento, procedimenti i cui principali riferimenti normativi sono la Legge n. 3/2012 (la “legge salva suicidi”), il Decreto Ministeriale 202/2014 e il D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza).
Grazie alla procedura in questione è possibile per il soggetto sovraindebitato trovare una soluzione che gli consenta di ristrutturare i propri debiti. In alcuni casi il debito potrà anche essere cancellato parzialmente o totalmente.
Quali soggetti possono ricorrere alla procedura di sovraindebitamento?
Il nostro ordinamento giuridico prevede che la procedura di sovraindebitamento possa essere richiesta da queste categorie di soggetti:
- consumatori;
- professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
- imprenditori minori (a sensi dell’art. 2 lett. d) del lgs. n.14/2019;
- imprenditori agricoli;
- start-up innovative di cui al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.
La procedura di sovraindebitamento non contempla i debiti derivanti dagli obblighi di mantenimento, quelli relativi alla corresponsione degli alimenti e i risarcimenti extracontrattuali.
Un esempio pratico
Un esempio in cui si può prendere in considerazione la procedura di sovraindebitamento potrebbe essere il seguente: coppia con entrate fisse di 1.400 euro ciascuno (2.800 euro; 1.400 euro netti da stipendio fisso, 1.400 euro netti da lavoro autonomo), un figlio a carico e una rata di finanziamento di 700 euro mensili.
Supponiamo che il lavoratore autonomo perda il proprio lavoro; le entrate fisse passano quindi a 1.400 euro e, considerata la rata del finanziamento e le altre uscite per la gestione del bilancio familiare, ci si ritroverà nel giro di poco tempo in una situazione che rende difficile onorare il debito con la banca.
In questo caso, sarà possibile richiedere il ricorso alla procedura per stilare un piano che consenta alla famiglia di vivere in modo dignitoso e onorare per quanto possibile il proprio debito verso terzi.
Come funziona la procedura?
La procedura si attua in diverse fasi. In primis è necessario rivolgersi all’OCC, l’Organo per la Composizione della Crisi da sovraindebitamento, ente che fa da garante per i creditori.
L’OCC verifica la domanda e stabilisce se ci sono o no i presupposti per il suo accoglimento. In caso di esito positivo, si passa alla nomina del gestore della crisi, un professionista che fornirà assistenza al debitore.
Nel caso di debiti relativi all’attività professionale in corso, il gestore farà una proposta di ripianamento del debito che sarà vagliata dal Tribunale del Comune di residenza del debitore. La proposta specifica l’importo che sarà restituito e i tempi di rimborso.
La proposta è poi inviata al creditore o ai diversi creditori che dovranno decidere se accettarla o no. La proposta si ritiene accettata se ottiene l’approvazione da parte dei creditori che rappresentano almeno il 60% del debito. Se questo, per esempio, ammonta a 90.000 euro, si raggiunge l’accordo se la somma del debito dei creditori favorevoli supera i 54.000 euro.
Qualora i debiti riguardino un consumatore e non un’attività professionale, si formula lo stesso tipo di proposta, ma per ritenere valido l’accordo dovranno essere favorevoli tutti i creditori.
Una possibile alternativa è la liquidazione del patrimonio del debitore; questi, d’accordo con il gestore della crisi, individua i beni da vendere e destina il ricavato al pagamento, parziale o totale dei creditori.

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